Art. 8
(Incompatibilità).

      1. Gli amministratori e i funzionari della Regione siciliana e dei comuni e delle

 

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province sedi di casa da gioco e i loro congiunti, parenti e affini fino al terzo grado non possono partecipare in alcuna forma alla gestione della casa da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco, se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio.
      2. Gli amministratori, i soci e i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili alle cariche di sindaco e di consigliere dei comuni sede della casa da gioco e non possono essere nominati assessori nelle relative giunte, se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità.